venerdì 5 luglio 2013

Considerazioni sul DL Occupazione di Quattrone Valentina - Resp.Lavoro PD Signa



Forum Lavoro, Politiche Sociali e Famiglia


Prime considerazioni sul D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"

Tra gli obiettivi che il Governo ha dichiarato di voler perseguire attraverso gli interventi previsti dal decreto-legge vi sono quelli di:
1.       aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato;
2.       creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro;
3.       sostenere il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali;
4.       incentivare le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità.

Da una prima analisi del tanto atteso Decreto-Legge del Governo in materia di occupazione, si delineano punti di forza, considerazioni su scelte di opportunità, per le quali è forse utile una riflessione, e possibili punti di debolezza.

Per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro ed il consolidamento di quelli atipici il Governo, per i giovani, ha previsto, a seconda che si tratti di nuove assunzioni o di trasformazioni, una diversa durata del beneficio.
Infatti, nel caso di nuove assunzioni i datori di lavoro potranno godere di un beneficio fiscale, fino a 650 euro al mese, per 18 mesi (art. 4). Lo stesso incentivo si avrà in caso di trasformazione, ma per 12 mesi (art. 5).

Gli incentivi per i datori di lavoro a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani riguardano i lavoratori in età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a)      siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b)      siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c)      siano lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico.
Tra i punti di forza vi è quello di prevedere meccanismi di calcolo al fine di evitare distorsioni da parte dei potenziali beneficiari di tali incentivi, infatti, il Governo ha accuratamente previsto che le risorse, non solo, sono finalizzate ad un incremento occupazionale netto, definendolo, ma ha anche previsto una norma per il calcolo dell’incremento occupazionale nelle società controllare o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ha delimitato il periodo entro il quale tali assunzioni/trasformazioni devono operare e da quando devono partire ed ha rafforzato le garanzie prevedendo che all’incentivo si applicano le disposizioni dell’art. 4 (c. 12, 13 e 15) della L. n. 92/2012 che definisce tutta una serie di principi e regole ai fini della loro applicazione ed effettiva fruizione.
Tra le considerazioni sulle scelte di opportunità mi riferisco al fatto che non è stato previsto nessun incentivo per assumere lavoratori con un’età compresa tra i 30 ed i 40 anni, non più giovani, ma nemmeno “vecchi”, i quali, almeno in questa prima manovra del Governo, non sono resi appetibili agli occhi dei datori di lavoro ma che registrano comunque importanti tassi di disoccupazione soprattutto per le donne e tendenzialmente in aumento come dalla tabella sotto riportata ed estratta dalla pubblicazione ISTAT (La disoccupazione tra passato e presente Argomenti n. 41).


La scelta del Governo sull’istituto dell’apprendistato volta a prevedere l’adozione di regole omogenee sul territorio nazionale è di totale apprezzamento. A tal fine, la conferenza Stato-Regioni, dovrà adottare le linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. L’intento è quello di restituire all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mondo del lavoro rendendo più facile l’accesso a questa tipologia contrattuale, sulla base di una semplificazione delle modalità di elaborazione del piano formativo individuale.
E’ istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non hanno risorse proprie, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi.

Nel D.L. sono previste, inoltre, tutta una serie di modifiche in materia di rapporti di lavoro che richiedono un approfondimento a parte, infatti, sono rivisti con deroghe e modifiche rispetto alla riforma Fornero i seguenti contratti e tipologie di lavoro:
- contratto a tempo determinato
- lavoro intermittente e contratti di lavoro intermittente
- lavoro a progetto
- lavoro accessorio

E’ rilanciata dal Governo al fine di creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, l’alternanza scuola-lavoro negli istituti superiori e nell’università.

Per quanto riguarda l’università è autorizzata la spesa di oltre 10 milioni di euro per promuovere l’attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 2013-2014 secondo criteri di premialità che riguardano:
-          regolarità del percorso di studio;
-          votazione media degli esami;
-          condizioni economiche dello studente.

Per quanto riguarda gli istituti superiori è previsto un piano triennale di interventi per tirocini extracurriculari degli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.

L’intento è quello di avvicinare i due mondi, quello teorico della scuola e dell’università con quello pratico del mondo del lavoro nell’intento di rendere più performanti i percorsi studio alle esigenze reali.
Infine, è  da considerarsi assolutamente positivo lo sforzo del Governo per Il Mezzogiorno dove è previsto anche l’avvio del programma “Promozione dell’inclusione Sociale” .
All’art. 3 del D.L. si prevedono risorse per:
a)      le misure per l’autoimpiego e l’auto imprenditorialità;
b)      la realizzazione di progetti promossi da giovani o da soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici del Mezzogiorno;
c)      le borse di tirocini formativi per i giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.

Il merito al quarto obiettivo ossia quello di incentivare l’assunzione di categorie deboli della società, come le persone con disabilità è previsto che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI (indennità a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione ovvero Assicurazione sociale per l'impiego) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Tra le ulteriori misure adottate, il Governo ha stabilito circa l’assegnazione delle pensioni di invalidità civile che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Tra le misure innovative il decreto dispone l’istituzione di una nuova Banca dati delle politiche attive e passive tesa al coordinamento delle politiche per il lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti al fine di razionalizzare la strategia degli interventi messi in campo per il lavoro atta a dare avvio all’istituto “Garanzia Giovani”.
Tale banca dati, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposita struttura di missione opererà in sperimentale e avrà il compito di raccogliere le informazioni esistenti presso altre banche dati (Borsa continua nazionale lavoro, banca dati percettori, ecc.) sui soggetti da inserire nel mercato del lavoro, i servizi erogati per l'inserimento e le opportunità di impiego.

A mio avviso il Decreto Legge potrebbe risultare debole in alcuni punti, quali:
-  la previsione di quelle norme pensate per l’iniziativa dell’Expo 2015 di Milano, di natura straordinaria e temporanea, che consentono di derogare a tutta una serie di istituti, pur con il coinvolgimento dei sindacati, che sembrano spostare il problema, senza peraltro garantire soluzioni definitive per coloro, accumunati dall’assenza di un posto di lavoro stabile da almeno dodici mesi, che hanno superato i 50 anni d’età e di giovani fino ai 29 anni.
-  il vincolo posto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che prevede tutta una serie di condizioni per l’utilizzo degli aiuti di stato, che forse mal si conciliano con la situazione di urgenza, emergenza del Paese, che dovranno essere oggetto di verifica di compatibilità e di un eventuale proposta di adeguamento (art. 22), da cui l’incertezza anche in virtù della prevista scadenza del Regolamento stesso.
- i meccanismi di riassegnazione delle risorse, la riprogrammazione dei fondi strutturali e la relativa riallocazione e gestione per le varie iniziative previste nel Decreto.
Gli interventi previsti dal decreto legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l’occupazione, specialmente giovanile, ridurre l’inattività e attenuare il disagio sociale. Un secondo gruppo di misure verrà definito non appena le istituzioni europee avranno approvato le regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la “Garanzia giovani”.
Le misure adottate sono rivolte a promuovere l’occupazione a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e, come dichiarato dal Ministro del Lavoro intese a favorire la flessibilità “buona” privilegiando, quindi, i contratti a tempo determinato rispetto ad altre forme contrattuali quali il contratto di lavoro intermittente. Ma in ultima analisi, soltanto dopo un periodo di prima applicazione si potranno valutare gli effetti in termini di benefici sui livelli occupazionali ed in particolare sulla effettiva creazione di posti di lavoro per i giovani.

Il Responsabile del Forum Lavoro, Politiche Sociali e Famiglia
                                  Valentina Quatrone



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